Sez. L, Sentenza n. 3372 del 16/05/1983 (Rv. 428270 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA - INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLA MENSA - QUOTA STABILITA MEDIANTE ACCORDO AZIENDALE - AUMENTO DEL VALORE EFFETTIVO DELLE PRESTAZIONI CONCERNENTI LA MENSA - ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELL'INDENNITÀ CONVENZIONALE - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DI UN ACCORDO AZIENDALE DI TAL GENERE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI MENSA - INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLA MENSA - QUOTA STABILITA MEDIANTE ACCORDO AZIENDALE - AUMENTO DEL VALORE EFFETTIVO DELLE PRESTAZIONI CONCERNENTI LA MENSA - ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELL'INDENNITÀ CONVENZIONALE - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELL'ESISTENZA DI UN ACCORDO AZIENDALE DI TAL GENERE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
La disciplina interconfederale del 1956 resa efficace erga omnes con d.P.R. 14 luglio 1960 n. 1026, determinando convenzionalmente la quota dell'indennità sostitutiva della mensa da computarsi nel calcolo delle varie spettanze del lavoratore, svincola le prestazioni concernenti la mensa dal loro valore effettivo ed esclude che l'aumento di quest'ultimo comporti l'automatico adeguamento dell'indennità convenzionale, lasciando peraltro ferma la possibilità di detto adeguamento in forza di accordi aziendali. Lo stabilire se un accordo aziendale di tal genere sia o no ravvisabile (nel caso di un incremento della quantità e del valore del pasto) si risolve in un accertamento di fatto, riservato al giudice del merito e incensurabile in Sede di legittimità, se adeguamente motivato. (V 794/75, mass n 374168; (V 1276/65, mass n 312443).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 14/07/1960 num. 1026 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)