Sez. 3, Sentenza n. 42545 del 06/11/2001 Cc. (dep. 28/11/2001) Rv. 220367 - 01
ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Fatto non più previsto dalla legge come reato - Procedimenti pendenti - Obbligo di trasmissione degli atti alla P.A. - Insussistenza - Fondamento.
ACQUE
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento per i fatti non più previsti dalla legge come reato e per i quali è comunque intervenuta una successiva prescrizione, non sussiste, in ossequio al principio generale di irretroattività sancito dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689, alcun obbligo di trasmissione degli atti alla pubblica amministrazione; e ciò altresì in quanto il principio derogatorio di cui al comma terzo dell'art. 56 del D.L.G. 11 maggio 1999 n. 152, e per il quale il giudice dispone la trasmissione degli atti alla p.a. se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, va interpretato in modo da ricomprendere tutte le cause di proscioglimento con la sola esclusione di quella relativa alla intervenuta depenalizzazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 56 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)