Sez. 3, Sentenza n. 11057 del 10/07/2000 Ud. (dep. 27/10/2000) Rv. 217750 - 01
REATO - IN GENERE | Depenalizzazione - Violazioni non previste come reato all'atto dell'esercizio dell'azione penale - Disposizioni di cui all'art. 41 legge n. 689 del 1981 - Applicabilità - Obbligo di trasmissione degli atti alla P.A. - Sussistenza.
REATO - IN GENERE
La disposizione di cui all'art. 41 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che prevede la trasmissione degli atti alla autorità amministrativa competente per le violazioni non costituenti più reato e per le quali non si debba emettere decreto di archiviazione o pronunciare sentenza di proscioglimento, si applica anche ai fatti che non erano previsti come reato già all'atto dell'esercizio dell'azione penale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento di trasmissione all'autorità amministrativa degli atti relativi a procedimento per violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti - L.18/11/1981 n. 659 -, sorto per fatti commessi successivamente alla sua depenalizzazione).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 41, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 32, Legge 18/11/1981 num. 659 art. 4, Legge 02/05/1974 num. 195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)