Sez. 3 - , Sentenza n. 364 del 17/09/2019 Ud. (dep. 09/01/2020) Rv. 278392 - 03
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO | Concorso di persone - Favoreggiamento reale o personale – Configurabilità – Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO
Il reato di favoreggiamento, personale o reale, non è configurabile nel corso della perdurante consumazione di un reato di durata, in quanto qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere durante la condotta di quest'ultimo, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato a questi ascritto, quanto meno a carattere morale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la qualificazione della condotta degli imputati come concorso nel reato di favoreggiamento della prostituzione di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e non come favoreggiamento reale o personale, perché l'azione illecita era avvenuta in costanza della consumazione del primo reato, di natura abituale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST., Cod. Pen. art. 379, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 lett. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)