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Sez. 2, Ordinanza n. 25636 del 18/09/2025 (Rv. 676029-02)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Decreto ex art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Liquidazione delle spettanze - Funzione esclusiva - Indicazione del soggetto tenuto al pagamento - Provvisorietà della relativa statuizione - Conseguenze - Ricorso per cassazione contro l'ordinanza sull'opposizione al decreto - Per motivi inerenti all'individuazione del soggetto tenuto al pagamento - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676029-02

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Il decreto ex art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002 ha la sola funzione di determinare l'entità del compenso dovuto all'ausiliario e non anche quella di stabilire, in via definitiva, il soggetto tenuto al pagamento, sicché la statuizione - eventualmente contenuta in tale decreto - con cui si individua la parte tenuta all'anticipazione, ha carattere interinale e provvisorio ed è destinata a venir meno con la sentenza che definisce il giudizio; pertanto, le ragioni attinenti all'individuazione del soggetto tenuto a sopportare definitivamente l'onere della spesa non sono proponibili né in sede di opposizione ex art. 170 del citato d.P.R., né in sede di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il giudizio di opposizione.

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)