Sez. L, Sentenza n. 2939 del 05/07/1977 (Rv. 386488 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI TRASFERTA - SPESE SOSTENUTE DA UN GIORNALISTA IN UNA LOCALITA LONTANA DALLA SUA ABITUALE DIMORA, MA CONTRATTUALMENTE CONSIDERATA QUALE NORMALE LUOGO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - INDENNITA DI RESIDENZA - NATURA RETRIBUTIVA - CALCOLO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - RILEVANZA - LIMITI - NATURA DI INDENNITA DI TRASFERTA DI UNA QUOTA DELLA PREDETTA INDENNITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (GIORNALISTA CORRISPONDENTE ESTERO IN UNA CITTA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI TRASFERTA - SPESE SOSTENUTE DA UN GIORNALISTA IN UNA LOCALITA LONTANA DALLA SUA ABITUALE DIMORA, MA CONTRATTUALMENTE CONSIDERATA QUALE NORMALE LUOGO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - INDENNITA DI RESIDENZA - NATURA RETRIBUTIVA - CALCOLO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - RILEVANZA - LIMITI - NATURA DI INDENNITA DI TRASFERTA DI UNA QUOTA DELLA PREDETTA INDENNITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (GIORNALISTA CORRISPONDENTE ESTERO IN UNA CITTA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA).*
Le spese sostenute da un giornalista, a causa del maggior costo della vita, in una localita lontana dalla sua abituale dimora, ma che sia contrattualmente considerata quale normale luogo della prestazione lavorativa non sono compiute nell'interesse specifico dell'imprenditore, poiche la permanenza nella cennata localita costituisce l'oggetto di una obbligazione primaria del lavoratore, che ha concordato il compenso dovutogli anche in rapporto sinallagmatico con la detta obbligazione. Ne consegue che l'indennita corrisposta per la residenza stabile del prestatore d'opera nella cennata localita ha natura retributiva e, quindi, a norma dell'art 5 della legge 9 novembre 1955 n 1122, deve essere calcolata per intero ai fini del computo dei contributi previdenziali.Cio non esclude, peraltro, che il giudice del merito possa accertare, con particolare riguardo alle circostanze del caso concreto, che una quota della indennita denominata di residenza sia, in realta, servita, al pari dell'indennita di trasferta, a coprire le spese effettuate nello interesse del datore di lavoro, ancorche non specificamente documentabili e dipendenti dal maggior costo della vita, con l'effetto di sottrarre detta quota dal calcolo dei cennati contributi. (nella specie, il giudice del merito aveva accertato che una quota dell'indennita di residenza corrisposta ad un giornalista destinato da un quotidiano a prestare stabilmente servizio quale corrispondente estero in una citta degli stati uniti d'America, aveva natura di rimborso spesa, in quanto diretta a coprire le spese cui il lavoratore era costretto a sobbarcarsi, per lo stesso prestigio del suo giornale e per il piu efficace espletamento delle sue incombenze, per mantenere un tenore di vita non inferiore a quello mantenuto dagli altri corrispondenti esteri, nonostante il dispendio impostogli dal costo della vita esistente in quello stato, cosi da precludersi, nell'interesse del datore di lavoro, di fare economie che sarebbero state, invece, possibili in Italia. La suprema Corte ha confermato questa pronunzia enunziando il principio di cui in massima).*
Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, Legge 09/11/1955 num. 1122 art. 5, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)