diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 24413 del 21/11/2011 (Rv. 619591 - 01)

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI | Mutamento di giurisprudenza sul termine per proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze del TSAP in unico grado - Termine breve di quarantacinque giorni - Decorrenza - Dalla notifica della copia integrale del dispositivo - Ricorso proposto in base al pregresso diritto vivente sull'art. 202 del r.d. n. 1775 del 1933 - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619591-01

ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI

In tema di effetti del mutamento di una consolidata interpretazione del giudice della nomofiliachia di una norma processuale (cd. "overruling"), posto che - alla luce della nuova esegesi dell'art. 202 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, di cui alla sentenza n. 7607 del 2010 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione - il termine breve di quarantacinque giorni per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado decorre dalla notifica della copia integrale del dispositivo, senza dover attendere la registrazione della sentenza stessa (come richiesto, invece, dal pregresso "diritto vivente" formatosi sulla predetta norma), è da reputarsi comunque ammissibile il ricorso proposto - entro il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ. e secondo le indicazioni della precedente lettura giurisprudenziale dell'art. 202 citato - allorquando la predetta notifica sia intervenuta prima del mutamento di giurisprudenza e la scadenza dell'indicato termine sia avvenuta appena tre giorni dopo la pubblicazione della citata sentenza n. 7607 del 2010, non potendo reputarsi tale pronuncia oggettivamente conoscibile in tempo utile per l'impugnativa nel termine breve.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 202, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)