Sez. U, Sentenza n. 7607 del 30/03/2010 (Rv. 612145 - 01)
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI | Imposta di registro - D.P.R. n. 131 del 1986 - Obbligo di registrazione di tutte le sentenze civili - Sussistenza - Esclusione - Conseguenze - Ricorso per cassazione avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado - Termine breve - Decorrenza - Dalla notifica della copia integrale del dispositivo - Eventuale registrazione - Rilevanza - Esclusione.
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SENTENZE - IMPUGNAZIONI
Alla luce della disciplina contenuta nell'art. 8 della parte prima della tariffa di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e nell'art. 2 della tabella allegata al medesimo decreto, non sussiste più l'obbligo di registrazione per tutte le sentenze civili e, anche per quelle per le quali esso è previsto, il cancelliere è tenuto a rilasciarne copia prima della registrazione, se ciò è necessario ai fini della prosecuzione del giudizio; pertanto, in tema di impugnazione delle sentenze emesse dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado, una volta avvenuta la comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza, la successiva notifica della copia integrale del dispositivo fa comunque decorrere, indipendentemente dalla registrazione della sentenza, il termine breve di quarantacinque giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 202 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, rilevando il compimento della registrazione, ove dovuta, esclusivamente a fini fiscali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 10, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 66 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 183 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 202
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)