Sez. U, Sentenza n. 12889 del 03/12/1992 (Rv. 479877 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Riforma fondiaria | Controversie tra coltivatore diretto assegnatario e ente assegnante - Giurisdizione amministrativa - Carattere esclusivo per il profilo concessorio del rapporto - Giurisdizione del giudice ordinario - Riferimento a situazioni giuridiche patrimoniali discendenti dalla concessione ed ai casi di disaccordo tra gli eredi dell'assegnatario nell'individuazione del discendente - Provvedimento relativo di detto giudice - Natura di sentenza - Rito camerale - Influenza - Esclusione.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Riforma fondiaria
Fra il coltivatore diretto assegnatario di terra per fini di riforma fondiaria e l'ente assegnante si istituisce, ai sensi della legge 29 maggio 1967 n. 379, un rapporto complesso di concessione amministrativa di beni indisponibili, accompagnata da un contratto di compravendita con patto di riservato dominio, destinato a risolversi col riscatto. Ne consegue che sono riservate alla giurisdizione amministrativa le controversie concernenti il profilo concessorio del detto rapporto, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, mentre ogni altra controversia, attinente a situazioni giuridiche patrimoniali discendenti dalla concessione ed aventi consistenza di diritti soggettivi, spetta alla giurisdizione ordinaria ivi compresa quella concernente - nella ipotesi di decesso dell'assegnatario prima del versamento dello intero prezzo e senza designazione, da parte sua, del discendente in linea retta destinato a subentrargli nel rapporto - il disaccordo fra gli eredi nella individuazione di tale discendente, sulla quale il giudice ordinario provvede con atto avente natura sostanziale di sentenza, per il suo contenuto decisorio su diritti, ancorché reso all'esito di procedimento svoltosi con rito camerale.
Riferimenti normativi: Legge 29/05/1967 num. 379 art. 7 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)