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Sez. 3, Sentenza n. 26068 del 06/12/2006 (Rv. 593336 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | Effetti - Situazione soggettiva del concessionario - Qualificazione - Diritto soggettivo nei confronti dei privati - Conseguenza - Legittimazione del concessionario all'esercizio dell'azione di rilascio del fondo, oggetto della concessione, nei confronti di terzi occupanti abusivi - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593336-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE

L'assegnatario di un terreno di riforma fondiaria, in forza di un provvedimento di concessione emesso dall'organo deliberativo del competente ente di sviluppo agricolo (nella specie denominato ESAB), è titolare, indipendentemente dal possesso del fondo, nei confronti dei terzi estranei al rapporto concessorio, di un diritto soggettivo di godimento e, pertanto, è legittimato ad agire per il rilascio dello stesso fondo, qualora questo sia illegittimamente detenuto da altri soggetti, in quanto sprovvisti di idoneo titolo.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 CORTE COST., Legge 12/05/1950 num. 230 art. 16, Legge 12/05/1950 num. 230 art. 17, Legge 12/05/1950 num. 230 art. 18 com. 3, Cod. Civ. art. 1421

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)