Sez. 3, Sentenza n. 26068 del 06/12/2006 (Rv. 593336 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | Effetti - Situazione soggettiva del concessionario - Qualificazione - Diritto soggettivo nei confronti dei privati - Conseguenza - Legittimazione del concessionario all'esercizio dell'azione di rilascio del fondo, oggetto della concessione, nei confronti di terzi occupanti abusivi - Sussistenza.
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE
L'assegnatario di un terreno di riforma fondiaria, in forza di un provvedimento di concessione emesso dall'organo deliberativo del competente ente di sviluppo agricolo (nella specie denominato ESAB), è titolare, indipendentemente dal possesso del fondo, nei confronti dei terzi estranei al rapporto concessorio, di un diritto soggettivo di godimento e, pertanto, è legittimato ad agire per il rilascio dello stesso fondo, qualora questo sia illegittimamente detenuto da altri soggetti, in quanto sprovvisti di idoneo titolo.
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 CORTE COST., Legge 12/05/1950 num. 230 art. 16, Legge 12/05/1950 num. 230 art. 17, Legge 12/05/1950 num. 230 art. 18 com. 3, Cod. Civ. art. 1421
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)