diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2260 del 19/03/1990 (Rv. 466029 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - DEPOSITO IN CANCELLERIA - TERMINI - PROPOSIZIONE NELLA FORMA DELLA CITAZIONE - IDONEITÀ - CONDIZIONI - NOTIFICAZIONE ANTERIORE O SUCCESSIVA ALLO APPELLANTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466029-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - DEPOSITO IN CANCELLERIA - TERMINI - PROPOSIZIONE NELLA FORMA DELLA CITAZIONE - IDONEITÀ - CONDIZIONI - NOTIFICAZIONE ANTERIORE O SUCCESSIVA ALLO APPELLANTE - IRRILEVANZA.*

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'appello deve essere proposto con ricorso, depositato in cancelleria, a pena di decadenza, nel termine di cui all'art. 434, secondo comma, cod. proc. civ. o - in caso di mancata notifica della sentenza - nel termine di cui all'art. 327, primo comma, dello stesso codice. Detta impugnazione può, peraltro, ritenersi validamente proposta anche nella Forma della citazione, sempreché questa sia depositata nei termini predetti, rimanendo irrilevante il fatto che, prima della loro scadenza, l'atto sia stato o no notificato all'appellato. (Conf 326/87, mass n 450078; (Conf 1607/82, mass n 419428).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)