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Sez. 3, Sentenza n. 326 del 16/01/1987 (Rv. 450078 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - DEPOSITO IN CANCELLERIA DI UN ATTO DI CITAZIONE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450078-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - DEPOSITO IN CANCELLERIA DI UN ATTO DI CITAZIONE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'appello deve essere proposto con il deposito in cancelleria del ricorso, nei termini perentori fissati dalla legge. Tale requisito, tuttavia, può dirsi validamente soddisfatto anche con il deposito di un atto di citazione - purché sia avvenuto nei termini anzidetti e contenga la specificazione dei motivi del gravame - rimanendo di per sè irrilevante la notificazione previamente effettuata all'appellato. (Conf 5577/84, mass n 437251; (Conf 1607/82, mass n 419428; (Conf 2054/81, mass n 412776).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)