Sez. L - , Sentenza n. 1702 del 23/01/2017 (Rv. 642524 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Annullamento giudiziale del licenziamento con ordine di reintegra - Riforma della sentenza in appello - Conseguenze - Autonomo atto di recesso successivo - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE
L’ordine giudiziale di reintegra nel posto di lavoro riafferma il vincolo contrattuale, senza instaurarne uno nuovo, né facendo venir meno la continuità giuridica del rapporto sostanziale, sicché, nell’ipotesi di riforma in appello della suddetta decisione, con dichiarazione di legittimità del licenziamento, l’estromissione del lavoratore non richiede un autonomo atto di recesso, ben potendo il datore di lavoro rifiutarsi di continuare ad adempiere all’originario comando giudiziale.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittima la comunicazione di risoluzione di un rapporto di lavoro, ripristinato in esecuzione del comando giudiziale di completamento del periodo di prova, che ne aveva condizionato anche l'esito positivo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)