Sez. 1, Sentenza n. 3727 del 17/11/1986 Cc. (dep. 20/01/1987) Rv. 174857 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - SPECIFICA ENUNCIAZIONE DEGLI INDIZI - CONTENUTO.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - SPECIFICA ENUNCIAZIONE DEGLI INDIZI - CONTENUTO.*
Per ritenere adempiuto l'Obbligo della motivazione in tema di provvedimenti restrittivi della libertà personale non è sufficiente - in seguito alla modificazione dell'art. 264 cod. proc. pen., operata dall'art. 10 della legge n. 532 del 1982 - la generica indicazione delle fonti e dei tipi di prove, ma occorre che, pur con la opportuna concisione, sia indicato il contenuto delle risultanze acquisite, allo scopo di consentire all'imputato la conoscenza effettiva degli elementi di accusa. Non può, infatti, ritenersi che vi sia una "specifica enunciazione degli indizi di colpevolezza" quando non venga chiarito in qual modo gli elementi menzionati acquistino un significato indiziante in relazione alla colpevolezza dell'imputato nei cui confronti viene emesso il provvedimento di cattura. (V mass n 170107; (V mass n 3728; (V mass n 3730 del 17 novembre 1986 della i se. Pen. in C. vitelli e castiglia).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 253 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 264 com. 2, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)