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Sez. 1, Sentenza n. 5533 del 05/06/1999 (Rv. 527092 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Creditore - Giudizio di accertamento del credito - Concessione di sequestro conservativo - Esecuzione sulla quota di partecipazione ad una s.r.l. del preteso debitore - Nelle forme del pignoramento presso terzi - Dichiarazione dell'amministratore della s.r.l. di pregressa cessione della quota da parte del debitore - Proposizione da parte del creditore di giudizio di accertamento della inesistenza o nullità di deliberazione di aumento di capitale della s.r.l. mediante conferimento di complesso aziendale da parte del socio debitore nonché del trasferimento della quota - Interesse ad agire con riferimento a tali azioni - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527092-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE

Con riferimento ad una situazione, nella quale taluno, a tutela di pretesi diritti di credito, a suo dire originanti da due rapporti giuridici intercorsi con altro soggetto abbia ottenuto, nell'ambito di due giudizi promossi contro il preteso debitore a tutela dei diritti nascenti da detti rapporti, provvedimenti di sequestro conservativo e li abbia, quindi, eseguiti a carico della quota sociale di partecipazione del debitore stesso in una s.r.l., nelle forme del pignoramento presso terzi, qualora nel relativo procedimento l'amministratore di detta società, comparso per fare la dichiarazione di terzo, abbia riferito che la quota è stata trasferita, deve reputarsi che sussista l'interesse ad agire del preteso creditore, con riguardo all'azione successivamente da lui intrapresa contro il preteso debitore, i soci, la società ed i cessionari delle quote, per sentir dichiarare l'inesistenza (o comunque la nullità) di una deliberazione con cui (anteriormente all'iscrizione dell'atto costitutivo della società) era stato disposto un aumento di capitale mediante un conferimento di un complesso aziendale da parte del socio debitore, nonché la conseguente nullità o inefficacia del trasferimento della partecipazione societaria da parte del medesimo. Sussiste, infatti, un interesse attuale e concreto all'esercizio di tali azioni, che sono dirette ad evitare che il debitore si spogli del suo patrimonio, costituente la garanzia del credito, a nulla rilevando in contrario la circostanza che il credito in relazione al quale i provvedimenti di sequestro sono stati ottenuti sia ancora oggetto dei relativi accertamenti negli altri due giudizi, poiché, se si ritenesse che la pendenza di tali giudizi renda soltanto eventuale ed ipotetico l'interesse a dette azioni e che si debba attendere l'esito degli stessi per agire, si avrebbe che la sola contestazione del debitore sarebbe sufficiente ad impedire al creditore di attivarsi per la conservazione delle garanzie patrimoniali del proprio credito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)