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Sez. 3, Sentenza n. 22361 del 21/10/2009 (Rv. 610614 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - IN GENERE | Espropriazione della quota nelle forme del pignoramento presso terzi - Sopravvenuto fallimento della società - Proseguibilità dell'esecuzione - Configurabilità - Dichiarazione del terzo - Legittimazione del curatore e non del liquidatore - Devoluzione della relativa questione al giudice dell'esecuzione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610614-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - IN GENERE

In tema di espropriazione forzata di quote di società a responsabilità limitata, la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della società non comporta l'improseguibilità della procedura esecutiva, mentre la questione relativa alla legittimazione del soggetto chiamato a rendere la dichiarazione di terzo dev'essere fatta valere avanti al giudice dell'esecuzione, con eventuale prosecuzione del giudizio per il relativo accertamento, in caso di riconosciuta invalidità della dichiarazione resa dal liquidatore della società terza pignorata, ove sia ritenuto che la predetta legittimazione spetti invece al curatore fallimentare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)