Sez. L, Sentenza n. 12744 del 28/11/1992 (Rv. 479788 - 01)
Obbligazioni in genere - Adempimento - Tempo dell'adempimento - In genere | Regola dell'immediata esigibilità della prestazione - Operatività - Presupposto - Rimessione della individuazione del tempo alla volontà di una delle parti - Determinazione da parte del giudice - Condizione - Criteri.
Obbligazioni in genere - Adempimento - Tempo dell'adempimento - In genere
Ai sensi dell'art. 1183 cod. civ., che trova applicazione anche con riguardo all'adempimento del contratto preliminare, la regola dell'immediata esigibilità della prestazione opera con esclusivo riguardo al caso della mancata determinazione del tempo della medesima, mentre quando il termine non sia stato fissato, essendosene rimessa l'individuazione alla volontà di una delle parti, spetta al giudice - con apprezzamento di fatto che si sottrae a controllo di legittimità se correttamente e congruamente motivato - di stabilirlo secondo le circostanze, se trattasi del debitore, ovvero su istanza del debitore che intende liberarsi, se trattasi di creditore, senza che, nella prima di tali eventualità, sia necessaria una proposizione di autonoma e specifica istanza da parte del creditore di fissazione del termine, la quale può ritenersi implicita nella domanda di condanna del debitore all'adempimento, con la conseguenza che il giudice stesso può ritenere sussistente l'inadempimento dell'obbligato, una volta che reputi il ritardo di questi incompatibile con la natura della prestazione e, perciò, rivelatore della volontà di non adempiere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)