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Sez. 2, Sentenza n. 8995 del 25/08/1993 (Rv. 483559 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Domande - Ampliamento e riduzione | Domanda di risoluzione di diritto del contratto e di risarcimento danni proposta in primo grado - Domanda di rescissione del contratto con incameramento della caparra proposta in appello - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483559-01

Impugnazioni civili - Appello - Domande - Ampliamento e riduzione

La domanda di risoluzione di diritto del contratto e di risarcimento del danno e quella di rescissione del contratto medesimo con incameramento della caparra hanno oggetto diverso, nonché differente "causa petendi". Ne consegue che la seconda, formulata in appello in sostituzione della prima, proposta in primo grado, non costituisce modifica della iniziale pretesa, ma delinea una questione del tutto nuova, inammissibile ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)