Sez. 2, Sentenza n. 1160 del 15/02/1996 (Rv. 495854 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Versamento di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria - Azione di adempimento o di risoluzione nonché di risarcimento del danno proposte dalla parte adempiente - Azione di recesso ex art. 1385 comma secondo c.civ. proposta in appello - Domanda nuova - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
Nell'ipotesi di versamento di una somma di denaro, a titolo di caparra confirmatoria, la parte adempiente che abbia agito per l'esecuzione o risoluzione del contratto e per la condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., può, in sostituzione di dette pretese, chiedere anche in appello il recesso dal contratto a norma dell'art. 1385, comma 2 cod. civ., non costituendo tale richiesta una domanda nuova, bensì configurando rispetto alla domanda di adempimento, l'esercizio di una perdurante facoltà e solo una istanza più ridotta con riguardo alla proposta risoluzione nello stesso ambito risarcitorio, in relazione all'inadempimento dell'altra parte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)