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Sez. 6, Sentenza n. 8735 del 13/03/1989 Ud. (dep. 20/06/1989) Rv. 181610 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA DICHIARATA DAL GIUDICE DI APPELLO CON PROVVEDIMENTO SULL'AZIONE CIVILE - RICORSO DELL'IMPUTATO - RINVIO DELLA CAUSA - GIUDICE COMPETENTE.*
Stato
decisa il 1989-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181610-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA DICHIARATA DAL GIUDICE DI APPELLO CON PROVVEDIMENTO SULL'AZIONE CIVILE - RICORSO DELL'IMPUTATO - RINVIO DELLA CAUSA - GIUDICE COMPETENTE.*

Quando il giudice di appello dichiara estinto il reato per amnistia provvedendo in merito alla Azione civile, la Corte di Cassazione, su ricorso dell'imputato, (qualora non ritenga di provvedere con pronuncia ex art. 152 cod. proc. pen.) rinvia la causa al giudice civile competente. Questi è chiamato a decidere in ordine a fatti per i quali, in seguito alla dichiarata improcedibilità della Azione penale, non ha più ragione di essere la speciale Competenza promiscua attribuita al giudice penale, essendosi formato il giudicato sulle statuizioni di questo ultimo. (Conf mass n 167305).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 541, Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)