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Sez. 2, Sentenza n. 159 del 12/07/1984 Ud. (dep. 08/01/1985) Rv. 167305 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA- ANNULLAMENTO - DELLE SOLE DISPOSIZIONI CIVILI DELLA SENTENZA - SENTENZA DICHIARATIVA DELL'ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA CHE ABBIA DECISO SULL'AZIONE CIVILE - SENTENZA DICHIARATIVA DELL'ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA CHE NON ABBIA PROVVEDUTO SULL'AZIONE CIVILE - RINVIO AL GIUDICE CIVILE.*
Stato
decisa il 1984-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167305-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA- ANNULLAMENTO - DELLE SOLE DISPOSIZIONI CIVILI DELLA SENTENZA - SENTENZA DICHIARATIVA DELL'ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA CHE ABBIA DECISO SULL'AZIONE CIVILE - SENTENZA DICHIARATIVA DELL'ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA CHE NON ABBIA PROVVEDUTO SULL'AZIONE CIVILE - RINVIO AL GIUDICE CIVILE.*

La Corte di Cassazione, a norma dell'art. 12, comma secondo, della legge 3 agosto 1978 n. 405, provvede ai sensi dell'art. 541 del codice di procedura penale, rinviando la causa al giudice civile, competente, sia quando pronuncia l'annullamento della sentenza con cui il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per amnistia, abbia deciso sull'Azione civile, sia allorché annulla la sentenza con cui il giudice di appello, dichiarando estinto il reato per amnistia, non abbia provveduto sull'Azione civile. In entrambi i casi infatti non ha più ragion d'essere la speciale Competenza promiscua attribuita al giudice penale, essendosi formato il giudicato, quanto agli effetti penali, sulle statuizioni non annullate della sentenza, concernenti l'Azione penale, con la dichiarazione di improcedibilità dell'Azione stessa. (contra mass n 158775).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 541, Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)