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Sez. 1, Sentenza n. 2859 del 06/10/1972 (Rv. 360580 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - FATTI COSTITUTIVI DELLA DOMANDA - QUALIFICAZIONE GIURIDICA - POTERE DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1972-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360580-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - FATTI COSTITUTIVI DELLA DOMANDA - QUALIFICAZIONE GIURIDICA - POTERE DEL GIUDICE.*

Il giudice, sia di prima istanza, sia di secondo grado, ha come compito istituzionale l'applicazione della legge e questo compito implica il suo potere di procedere autonomamente alla qualificazione dei fatti costitutivi della domanda. (V 2722'69, mass n 342413).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)