Sez. 3, Sentenza n. 8814 del 09/10/1996 (Rv. 500001 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - RIPARAZIONI STRAORDINARIE | Opere di manutenzione di notevole entità - Inclusione.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - RIPARAZIONI STRAORDINARIE
La categoria delle riparazioni straordinarie di cui all'art. 23 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (connotate dalla loro importanza e improrogabilità per la conservazione dell'immobile alla sua destinazione e per evitare danni che ne compromettano l'efficienza) non coincide con quella di opere di straordinaria manutenzione, rientrando in essa anche le opere di manutenzione di notevole entità, comunque dirette ad evitare il degrado edilizio e caratterizzate dalla natura particolarmente onerosa dell'intervento manutentivo.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 23 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1575
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)