Sez. 3, Sentenza n. 10253 del 12/05/2014 (Rv. 631164 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Omessa o tardiva attuazione della Direttiva 96/82/CE del 9 dicembre 1996 - Azione risarcitoria - Legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
L'azione di risarcimento dei danni per omessa o tardiva attuazione da parte del legislatore italiano della direttiva 96/82/CE del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, va promossa nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, unico legittimato passivo in virtù della normativa di recepimento di cui al d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, che ha previsto, in caso di inerzia del Ministero dei lavori pubblici, un preciso e specifico obbligo di intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'emanazione del decreto volto all'individuazione dei requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 23/08/1988 num. 400 art. 5 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 86 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 09/12/1996 num. 82, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)