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Sez. 3, Sentenza n. 23558 del 11/11/2011 (Rv. 620311 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie - Diritto al risarcimento danni - Natura giuridica - Responsabilità contrattuale - Fondamento - Conseguenze - Legittimazione passiva sostanziale in capo al solo Stato italiano - Responsabilità solidale dell'Università - Esclusione - Conseguenze in tema di prescrizione.
Stato
decisa il 2011-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620311-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

Il diritto al risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) va ricondotto allo schema della responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria. Ne consegue che, essendo lo Stato italiano l'unico responsabile di detto inadempimento e, dunque, l'esclusivo legittimato passivo in senso sostanziale, non è configurabile una responsabilità, neppure solidale, delle Università presso le quali la specializzazione venne acquisita, con l'ulteriore conseguenza che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Università evocata in giudizio non può giovare all'Amministrazione statale anch'essa convenuta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)