Sez. L, Sentenza n. 21909 del 25/09/2013 (Rv. 627710 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE | Principio di acquisizione probatoria - Contenuto - Fondamento - Rito del lavoro - Prova testimoniale - Rinunzia della parte richiedente - Rilevanza - Condizioni.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITÀ A TESTIMONIARE - IN GENERE
Il principio di acquisizione probatoria - che comporta l'impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove ritualmente assunte, le quali possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte - trova fondamento nel principio del giusto processo di cui all'art. 111 Cost. e riscontro in disposizioni del codice di rito, quale l'art. 245, secondo comma, cod. proc. civ., secondo cui "la rinuncia fatta da una parte all'audizione dei testimoni da essa indicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente". Ne consegue che nel rito del lavoro, in assenza di siffatta rinuncia, il giudice, anche in appello, non può non escutere i testi non nuovi ma già ammessi nel giudizio di primo grado su istanza di una parte (e per i quali non siano intervenute decadenze) di cui sia stata richiesta l'audizione dalla controparte, senza che assuma rilievo che quest'ultima sia stata dichiarata decaduta dalla propria prova testimoniale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 245 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)