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Sez. 1, Sentenza n. 18312 del 30/08/2007 (Rv. 599590 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE | Socio accomandatario di una s.a.s. - Garanzia ipotecaria per un debito della società - Costituzione - Garanzia per un'obbligazione propria - Configurabilità - Creditore titolare di garanzia ipotecaria prestata dal socio accomandatario - Credito verso la società - Insinuazione in via ipotecaria nel passivo del fallimento del socio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2007-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599590-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - IN GENERE

La responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni sociali, prevista dall'art. 2313 cod. civ., è personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo del creditore di escutere il patrimonio sociale (artt. 2304 e 2318 cod. civ.). Pertanto l'atto con cui il socio accomandatario di una s.a.s. rilascia garanzia ipotecaria per un debito della società non può considerarsi costitutivo di garanzia per un'obbligazione altrui, ma per un'obbligazione propria, con la conseguenza che il creditore il quale, in relazione ad un credito verso la società, sia titolare di garanzia ipotecaria prestata dal socio accomandatario, ha diritto di insinuarsi in via ipotecaria nel passivo del fallimento di quest'ultimo, assumendo egli la veste di creditore ipotecario del fallito, non già mero titolare d'ipoteca rilasciata dal fallito quale terzo garante di un debito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2304, Cod. Civ. art. 2313, Cod. Civ. art. 2318, Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 53, Legge Falliment. art. 108, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 148

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)