Sez. U, Sentenza n. 3022 del 16/02/2015 (Rv. 634104 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - RESPONSABILITÀ DEI SOCI - IN GENERE | Socio illimitatamente responsabile - Garanzia ipotecaria per un debito della società - Costituzione - Garanzia per un'obbligazione propria - Configurabilità.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - RESPONSABILITÀ DEI SOCI - IN GENERE
La responsabilità illimitata del socio illimitatamente responsabile di una società di persone per le obbligazioni sociali trae origine dalla sua qualità di socio e si configura come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale. Pertanto, l'atto con cui il socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo rilascia garanzia ipotecaria per un debito della società non può considerarsi costitutivo di garanzia per un'obbligazione altrui, ma per un'obbligazione propria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2267, Cod. Civ. art. 2268, Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2304, Cod. Civ. art. 2313, Cod. Civ. art. 2318, Cod. Civ. art. 2821
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)