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Sez. 4, Sentenza n. 41560 del 26/10/2010 Ud. (dep. 24/11/2010) Rv. 248454 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca facoltativa - Sentenza di patteggiamento - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248454-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

Anche con la sentenza di patteggiamento il giudice che disponga la confisca facoltativa delle cose sequestrate deve motivare sulla circostanza che la libera disponibilità del bene possa costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa e la sua valutazione, se correttamente e logicamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità. (Nella specie, in cui, contestualmente all'applicazione della pena, era stata disposta la confisca del telefono cellulare dell'imputato senza alcuna motivazione, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza, disponendo la restituzione del bene all'interessato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)