Sez. 1, Sentenza n. 17546 del 20/04/2012 Cc. (dep. 10/05/2012) Rv. 252888 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca - Possibilità di disporla in sede esecutiva - Presupposti - Obbligatorietà per legge - Necessità - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
Il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca solo qualora essa sia obbligatoria per legge. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la confisca di una somma di denaro, ritenuta profitto del delitto previsto dall'art. 12 del d.lgs n. 286 del 1998, prevedendo tale ultima norma come obbligatoria la sola confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)