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Sez. 2, Sentenza n. 1392 del 07/02/1992 (Rv. 475634 - 01)

Possesso - Azioni a difesa del possesso - Azioni possessorie - Giudizio possessorio e petitorio (rapporto) - Divieto di cumulo - In genere | Estensione a soggetto diverso dal convenuto in sede possessoria - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475634-01

Possesso - Azioni a difesa del possesso - Azioni possessorie - Giudizio possessorio e petitorio (rapporto) - Divieto di cumulo - In genere

la disposizione dell'art. 705 cod. proc. civ. (divieto del cumulo fra il giudizio petitorio ed il giudizio possessorio) tende a rafforzare la tutela possessoria alla stregua del principio tradizionale secondo cui "spoliatus ante omnia restituendus" ed assolve alla funzione di porre un impedimento temporaneo alla proposizione dell'azione, onde evitare il pericolo che il giudizio possessorio non porti ad alcun risultato repressivo nei confronti dello spoliatore. Il divieto anzidetto ha pertanto carattere soggettivo e non può spiegare effetto nei confronti di persone diverse da quelle convenute in sede possessoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)