Sez. U, Sentenza n. 2631 del 22/06/1977 (Rv. 386308 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - NON ECONOMICI - RAPPORTO DI IMPIEGO - NATURA PRIVATISTICA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - DISCIPLINA DEL RAPPORTO CON NORME DI DIRITTO PRIVATO O CONTRATTI COLLETTIVI - INSUFFICIENZA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DELLO AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - NON ECONOMICI - RAPPORTO DI IMPIEGO - NATURA PRIVATISTICA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - DISCIPLINA DEL RAPPORTO CON NORME DI DIRITTO PRIVATO O CONTRATTI COLLETTIVI - INSUFFICIENZA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DELLO AGO.*
Perche possa essere qualificato privatistico il rapporto di impiego con un ente pubblico non economico (nella specie: Automobil Club d'Italia) e possano ritenersi devolute all'autorita giudiziaria ordinaria le relative controversie, non e sufficiente che il contenuto del rapporto stesso sia disciplinato da norme di diritto sostanziale dettate per il rapporto di diritto privato o da contratti collettivi di lavoro, ma e necessario che la legge definisca espressamente privatistico il rapporto, o che si tratti di lavoro prestato in un'impresa gestita dall'ente, stante la specifica compatibilita tra la natura pubblicistica del rapporto e la disciplina privatistica del suo contenuto. (Conf 2899/73, mass n 366525; (Conf 2853/73, mass n 366447).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)