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Sez. U, Sentenza n. 2853 del 03/11/1973 (Rv. 366447 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - NON ECONOMICI - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - CONDIZIONI - RAPPORTO PRIVATISTICO - IMPRESA GESTITA DA ENTE PUBBLICO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1973-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366447-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - NON ECONOMICI - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - CONDIZIONI - RAPPORTO PRIVATISTICO - IMPRESA GESTITA DA ENTE PUBBLICO - ESTREMI.*

Perche possa essere qualificato privatistico il rapporto d'impiego con un ente pubblico non economico e possano ritenersi devolute all' AGO le relative controversie, non e sufficiente che il contenuto del rapporto stesso sia disciplinato da norme del diritto sostanziale dettate per il rapporto di lavoro privato o da contratti collettivi, ma e necessario che la legge definisca espressamente privatistico il rapporto, o che si tratti di lavoro prestato in un'impresa gestita dall'ente. Perche si verifichi la seconda ipotesi non basta che l'ente svolga un'attivita di produzione di beni o servizi, ma occorre che tale attivita sia improntata a criteri di economicita, cioe sia tesa al procacciamento di entrate che siano remunerative dei fattori produttivi, e non solo al perseguimento di fini sociali indipendentemente da tale remunerativita e sia svolta mediante un'organizzazione distinta da quella pubblicistica dell'ente; che l'attivita produttiva venga pertanto svolta mediante un'organizzazione apposita distinta da quella pubblicistica dell'ente, con il conferimento all'organo di vertice di poteri deliberativi e di ampia liberta di Azione sul mondo degli affari (massima semplificazione di forme ed attenuazione di controlli), e con autonomia contabile e finanziaria e possibilmente patrimoniale e con istituzione di appositi fondi di dotazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)