Sez. L - , Ordinanza n. 27809 del 22/11/2017 (Rv. 646505 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Infortunio sul lavoro - Indennità permanente parziale - Sopravvenuta inabilità temporanea assoluta - Indennità giornaliera - Diritto - Sussistenza - Esclusione - Rilevanza dell'aggravamento in sede di revisione della rendita - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
In tema di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, qualora si aggravino, determinando una inabilità temporanea assoluta, gli esiti di un infortunio o di una malattia professionale, per i quali viene già corrisposta una rendita per inabilità permanente parziale, non sussiste il diritto ad una indennità giornaliera, non potendo tali prestazioni cumularsi, mentre eventuali ricadute nella malattia o riacutizzazioni degli esiti dell'infortunio, che determinino l'impossibilità temporanea di attendere al lavoro, possono essere prese in considerazione ove aggravino stabilmente la condizione del lavoratore, in sede di revisione della rendita di inabilità, ex art. 83 del d.P.R. n. 1124 del 1965, restando pur sempre salva la tutela del lavoratore predisposta in via generale dall'art. 2110 c.c. a mezzo delle prestazioni per malattia a carico dell'INPS.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 89 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)