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Sez. L - , Ordinanza n. 8956 del 31/03/2021 (Rv. 661037 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Invalidità temporanea relativa - Indennità giornaliera - Spettanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661037-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE

In tema di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, al lavoratore vittima di infortunio o malattia professionale non spetta alcuna indennità giornaliera per l'inabilità temporanea parziale, facendo riferimento gli artt. 66 e 68 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 38 del 2000) alla sola inabilità temporanea assoluta "che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro".

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)