Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016 (Rv. 642976 - 02)
COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE | Medici specializzandi - Mancato tempestivo adempimento di direttive comunitarie - Equivalenza del corso frequentato ad altro comune a due (o più) Stati membri - Valutazione - Natura - Accertamento fattuale demandato al giudice di merito - Conseguenze processuali quanto al giudizio di legittimitù
COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE
In materia di responsabilità dello Stato italiano per mancata tempestiva attuazione di direttive comunitarie, a fronte della pretesa risarcitoria azionata deducendo l'inadempimento statuale alle direttive nn. 75/362, 75/363 e 82/76, per avere un medico frequentato un corso di specializzazione non indicato nell'art. 5 della direttiva 75/363 fra quelli comuni a tutti gli stati membri dell'Unione europea, ma assunto come equivalente ad un corso comune solo a due (o più) Stati, e come tale indicato nell'art. 7 della direttiva, il giudice italiano è tenuto a verificare in concreto se quella equivalenza si configuri o meno; tale accertamento implica anche riscontri fattuali che deve compiere il giudice di merito, sicché, in mancanza di indicazioni della parte circa la sede dei gradi merito in cui detto accertamento sia stato effettuato ed il modo in cui si sia formato, la relativa questione è inammissibile nel giudizio di cassazione, non configurandosi come una mera "quaestio iuris" riconducibile all'art. 382, comma 3, c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 com. 3, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 363 art. 5, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 363 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)