Sez. 3, Sentenza n. 562 del 17/11/2005 Ud. (dep. 11/01/2006) Rv. 233010 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Reato di cui all'art. 25, comma primo, d.P.R. n. 203 del 1988 - Reato a condotta mista - Permanenza - Momento di cessazione - Individuazione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il reato di cui all'art. 25, comma primo, d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, prosecuzione nell'esercizio di impianto preesistente senza presentazione della domanda di autorizzazione, è reato a condotta mista, implicando la condotta commissiva dell'esercizio dell'attività produttiva e quella omissiva della mancata presentazione della domanda, con la conseguenza che la permanenza perdura sino a quando il soggetto non desista dall'attività o presenti la domanda di autorizzazione.
Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)