diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 44249 del 24/09/2004 Cc. (dep. 12/11/2004) Rv. 230468 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Reato di cui all'art. 25, comma primo, d.P.R. n. 203 del 1988 - Natura di reato permanente - Momento di cessazione della permanenza - Individuazione.
Stato
decisa il 2004-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230468-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Il reato di cui all'art. 25, comma primo, del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, prosecuzione di impianto presistente senza presentazione nei termini della domanda di autorizzazione, è reato permanente integrato da una condotta attiva, esercizio di impianto esistente alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 203 del 1988, e da una condotta omissiva, mancata presentazione dell'istanza di autorizzazione nel termine previsto dall'art. 12 dello stesso d.P.R., e la permanenza perdura sino a quando non cessi l'attività dell'impianto o non venga presentata la domanda di autorizzazione, atteso che in queste ipotesi viene a cessare, per volontà del contravventore, la lesione del bene penalmente tutelato, e non si rende necessario a tal fine il rilascio dell'autorizzazione da parte della P.A.

Riferimenti normativi: DPR 24/05/1988 num. 203 art. 25 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)