Sez. 3, Sentenza n. 329 del 04/02/1967 (Rv. 326181 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO - INDAGINE DEL CONSULENTE E COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OMESSA COMUNICAZIONE DELLA DATA DELLE OPERAZIONI - NULLITA - PRESUPPOSTI - CARATTERE RELATIVO - TERMINE DELLA RELATIVA ECCEZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO - INDAGINE DEL CONSULENTE E COMUNICAZIONI ALLE PARTI - OMESSA COMUNICAZIONE DELLA DATA DELLE OPERAZIONI - NULLITA - PRESUPPOSTI - CARATTERE RELATIVO - TERMINE DELLA RELATIVA ECCEZIONE.*
Qualora il consulente tecnico di ufficio, autorizzato a compiere le indagini senza la presenza del giudice, ometta di comunicare alle parti il giorno o l'ora delle operazioni che deve compiere, sussiste nullita della consulenza solo se, in concreto, siano stati violati i diritti della difesa e, cioe, se le parti non siano state messe in grado di controllare le operazioni del consulente. Tuttavia, tale nullita, quando sussista a causa di quella omissione, ha sempre carattere relativo e deve essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, altrimenti rimane sanata.*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)