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Sez. 1, Sentenza n. 2801 del 24/07/1969 (Rv. 342578 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - INDAGINE DEL CONSULENTE E COMUNICAZIONI ALLE PARTI - IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO DELLE PARTI - NULLITA - CARATTERE RELATIVO - TERMINE PER L'ECCEZIONE.*
Stato
decisa il 1969-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342578-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - INDAGINE DEL CONSULENTE E COMUNICAZIONI ALLE PARTI - IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO DELLE PARTI - NULLITA - CARATTERE RELATIVO - TERMINE PER L'ECCEZIONE.*

Qualora, nell'espletamento della consulenza tecnica siano stati violati i diritti di difesa impedendosi alle parti di controllare l'operato del consulente, tale violazione importa la nullita della consulenza, la quale, pero, avendo carattere relativo, deve essere fatta valere necessariamente nella prima istanza o difesa successive al deposito della relazione, restando, altrimenti, sanata. (V. 3088-68, massima n. 335975 329-67, massima n. 326181).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)