Sez. L, Sentenza n. 1671 del 06/06/1974 (Rv. 369851 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ESONERO PER IL LAVORATORE SOCCOMBENTE - SPESE PER LA CONSULENZA TECNICA - ESTENSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ESONERO PER IL LAVORATORE SOCCOMBENTE - SPESE PER LA CONSULENZA TECNICA - ESTENSIONE.*
Le spese di consulenza tecnica sono spese del processo e, pertanto, rientrano nella speciale disciplina prevista dall'art 57 della legge 30 aprile 1969, n 153, secondo cui il lavoratore assicurato, nelle cause previdenziali da lui promosse, non puo essere condannato alla rifusione delle spese, salvo i casi di Azione manifestamente infondata o temeraria. (Conf 2278'72, mass n 359617; 1272'72, mass n 357790; (Conf 1093'72, mass n 357498).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)