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Sez. L, Sentenza n. 1671 del 06/06/1974 (Rv. 369851 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ESONERO PER IL LAVORATORE SOCCOMBENTE - SPESE PER LA CONSULENZA TECNICA - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1974-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369851-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ESONERO PER IL LAVORATORE SOCCOMBENTE - SPESE PER LA CONSULENZA TECNICA - ESTENSIONE.*

Le spese di consulenza tecnica sono spese del processo e, pertanto, rientrano nella speciale disciplina prevista dall'art 57 della legge 30 aprile 1969, n 153, secondo cui il lavoratore assicurato, nelle cause previdenziali da lui promosse, non puo essere condannato alla rifusione delle spese, salvo i casi di Azione manifestamente infondata o temeraria. (Conf 2278'72, mass n 359617; 1272'72, mass n 357790; (Conf 1093'72, mass n 357498).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)