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Sez. 2, Sentenza n. 1272 del 22/04/1972 (Rv. 357790 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIA - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - DIVIETO DI CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE EX ART 57 LEGGE N 153 DEL 1969 - SPESE INERENTI ALLA CONSULENZA TECNICA - RICOMPRENSIONE NEL DIVIETO.*
Stato
decisa il 1972-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357790-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIA - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - DIVIETO DI CONDANNA DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE EX ART 57 LEGGE N 153 DEL 1969 - SPESE INERENTI ALLA CONSULENZA TECNICA - RICOMPRENSIONE NEL DIVIETO.*

La disposizione dell'art 57 della legge 30 aprile 1969 n 153, per la quale il lavoratore assicurato, nelle cause previdenziali da lui promosse, non puo essere condannato alla rifusione delle spese, salvo i casi di Azione manifestamente infondata e temeraria, riguarda anche le spese inerenti alla consulenza tecnica, che rimangono percio a carico dello istituto previdenziale che le ha sostenute, dato che, pur se l'art 124 del RD 2, agosto 1924, n 1422, dispone che le spese della perizia debbono essere, in ogni caso,'anticipatè dall'organo della Assicurazione, trattasi pur sempre di un anticipo disposto ai fini istruttori del processo e, quindi, legato ed esposto alla sorte ed all'esito della lite, con tutte le implicazioni correlative in ordine al carico delle spese.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST., Legge 28/08/1924 num. 1422 art. 124

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)