Sez. 2, Sentenza n. 1352 del 17/03/1978 (Rv. 390728 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - INADEMPIMENTO DI UN'OBBLIGAZIONE PECUNIARIA - ULTERIORE RISARCIMENTO EX ART 1224 COD CIV - CONDIZIONI - PROVA - PER PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - INADEMPIMENTO DI UN'OBBLIGAZIONE PECUNIARIA - ULTERIORE RISARCIMENTO EX ART 1224 COD CIV - CONDIZIONI - PROVA - PER PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Nel caso di inadempienza di un'obbligazione pecuniaria, l'ulteriore risarcimento previsto dall'art 1224 cod civ e dovuto quando il creditore dimostri di aver subito un maggior danno per non aver potuto tempestivamente reimpiegare la somma dovutagli, in modo da sottrarla alla svalutazione monetaria, o per aver dovuto, a causa della mancata disponibilita di questa stessa somma, alienare o comunque privarsi di beni che, se conservati, gli avrebbero consentito di sottrarsi al danno della svalutazione. La prova del maggior danno puo essere fornita anche mediante presunzioni, in rapporto alle qualita personali del creditore e all'attivita da lui esercitata, sempre che concorrano altri elementi concreti offerti dalla parte a dimostrare l'effettiva sussistenza del particolare pregiudizio lamentato. Pertanto, non e consentito al giudice di sostituirsi alla parte sulla deduzione di elementi ad essa favorevole e cosi dedurre la prova stessa dalla sola generica presunzione derivante dalle qualita personali del creditore o dalle sue abituali attivita commerciali e industriali. (Conf 1388/77, mass n 385105).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)