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Sez. 3, Sentenza n. 1388 del 13/04/1977 (Rv. 385105 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - INADEMPIMENTO DI UN'OBBLIGAZIONE PECUNIARIA - ULTERIORE RISARCIMENTO EX ART 1224 COD CIV - CONDIZIONI - PROVA - PER PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385105-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - INADEMPIMENTO DI UN'OBBLIGAZIONE PECUNIARIA - ULTERIORE RISARCIMENTO EX ART 1224 COD CIV - CONDIZIONI - PROVA - PER PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

Nel caso di inadempienza di un'obbligazione pecuniaria, l'ulteriore risarcimento previsto dall'art 1224 cod civ e dovuto allorquando il creditore dimostri di aver subito un maggior danno o per non aver potuto tempestivamente reimpiegare la somma dovutagli in modo da sottrarla alla svalutazione monetaria o per aver dovuto, a causa della mancata disponibilita di quella stessa somma, alienare o, comunque, privarsi di beni che, se conservati, gli avrebbero consentito di sottrarsi al danno della svalutazione. La prova del maggior danno puo essere fornita anche mediante presunzioni, in rapporto alle qualita personali del creditore ed all'attivita da questi esercitata, sempre che concorrano altri elementi concreti Atti a dimostrare l'effettiva sussistenza del particolare pregiudizio lamentato. Per contro la prova suddetta non puo sostanziarsi nella sola generica presunzione derivante dalle qualita personali del creditore o dalle sue abituali attivita commerciali ed industriali. (V 3431/74, mass n 371949; (V 2889/71, mass n 354116).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)