Sez. 1, Sentenza n. 11843 del 23/05/1980 Ud. (dep. 12/11/1980) Rv. 146611 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - DIFFERENZA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO - DIFFERENZA.*
Il criterio per distinguere se ricorra l'estorsione o la truffa aggravata ex art 640 cpv n 2 cod pen e offerto dal modo con cui viene determinato nel soggetto passivo il timore del danno. Pertanto, si ha truffa aggravata ai sensi e per gli effetti di cui alla norma sopra indicata, qualora il colpevole susciti nella vittima l'immaginario timore di un danno futuro da esso colpevole non derivante, sicche l'offeso si determina alla condotta unicamente per effetto dell'errore in cui e stato fatto cadere dall'agente. Se, invece, il colpevole si presenta egli stesso come autore del danno futuro, si da costringere la vittima a scegliere tra il compimento delle prestazioni richieste e la soggezione al danno minacciato, si configura il delitto di estorsione. (fattispecie in cui gli imputati ottennero il pagamento della somma di lire diecimila dal proprietario dell'auto che essi avevano rubato con l'Assicurazione che si sarebbero adoperati per fargliela riottenere). (giurisprudenza costante: V da ultimo mass, n 144777 anno 1980 e massime ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)