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Sez. 1, Sentenza n. 8922 del 02/07/1981 Ud. (dep. 13/10/1981) Rv. 150492 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI UN PERICOLO IMMAGINARIO - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1981-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150492-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TIMORE DI UN PERICOLO IMMAGINARIO - DIFFERENZE.*

Il criterio differenziale fra il delitto di estorsione e quello di truffa aggravato dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario risiede nella circostanza che in quest'ultimo reato il colpevole suscita nell'offeso l'immaginario timore di un danno futuro dal colpevole non derivante, sicché l'offeso si determina alla condotta unicamente per effetto dell'errore in cui è stato fatto cadere, mentre nell'altro delitto il colpevole prospetta il pericolo come suscettibile di essere commutato in danno direttamente per sua volontà e, quindi, si presenta egli stesso come autore del danno, sì da costringere la vittima a scegliere tra il compimento della prestazione richiesta e la soggezione al danno minacciato. (Conf mass n 146611; (Conf mass n 144777; (Conf mass n 140132 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)