diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 43 del 05/01/1980 (Rv. 403418 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE NON INTEGRANTE INADEMPIMENTO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403418-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE NON INTEGRANTE INADEMPIMENTO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Ai fini del licenziamento in tronco, quando si tratta di valutare un comportamento del lavoratore che si pone al di fuori delle specifiche mancanze sanzionate in via disciplinare dai regolamenti o dai contratti collettivi, occorre applicare l'art 2119 cod civ che, nel fornire la nozione di giusta causa legittimante il recesso in tronco, fa riferimento non gia ad un inadempimento, ma ad una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto e che puo non coincidere con inadempimenti contrattuali, ma sia tale da scuotere quel rapporto fiduciario proprio del rapporto di lavoro subordinato. (Conf 1065/69, mass n 339558).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)