Sez. 2, Sentenza n. 1065 del 31/03/1969 (Rv. 339558 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO - IN TRONCO (O PER GIUSTA CAUSA) - GIUSTA CAUSA - NOZIONE - FATTI NON CONTRATTUALI O NON SPECIFICAMENTE PREVISTI PER LA CATEGORIA - CONFIGURABILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO - IN TRONCO (O PER GIUSTA CAUSA) - GIUSTA CAUSA - NOZIONE - FATTI NON CONTRATTUALI O NON SPECIFICAMENTE PREVISTI PER LA CATEGORIA - CONFIGURABILITA.*
L'art.2119 cod.civ., nel fornire la nozione della giusta causa legittimante il recesso in tronco dal contratto di lavoro, fa riferimento, non gia ad un inadempimento, ma ad una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Pertanto non tutte le ipotesi di risoluzione in tronco coincidono con inadempimenti contrattuali, potendo il recesso in tronco di una delle parti essere provocato anche da fatti, o comportamenti, non contrattuali ed anche non specificamente previsti dalla disciplina di categoria, ma che tuttavia siano tali da scuotere quel rapporto fiduciario particolarmente proprio del rapporto di lavoro subordinato. (V 2688/68 mass n 335240 2688/68 mass n 335238).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)