Sez. 5, Sentenza n. 3182 del 19/02/1997 Ud. (dep. 05/04/1997) Rv. 207810 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE | Decreto di irreperibilità - Emissione a distanza di anni dalle ricerche disposte - Illegittimità - Fattispecie.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE
La procedura di notificazione di cui all'art. 159 cod.proc.pen., dando luogo ad una forma di conoscenza "legale" dell'atto, deve ritenersi del tutto eccezionale, in quanto limitata al solo caso in cui risulti impossibile fare eseguire la notificazione nelle forme ordinarie previste dall'art.157 stesso codice per essere rimasti ignoti, nonostante l'esperimento di ogni utile indagine, i luoghi di abitazione, di lavoro, di dimora e di recapito dell'imputato. Ne consegue che il giudice deve fare ricorso a tale eccezionale forma di procedura solo a seguito dell'accertamento rigoroso dell'impossibilità di rintracciare l'imputato, mediante ricerche appositamente delegate anche agli organi di polizia giudiziaria. Alla rilevata eccezionalità della forma di notificazione di un atto con il rito degli irreperibili consegue che il procedimento che conduce al decreto di irreperibilità deve svolgersi in un ragionevole contesto temporale, sicché non può ritenersi consentito che detto decreto segua a distanza di anni l'esito negativo delle ricerche disposte: sorregge sul piano logico tale conclusione il principio della temporaneità dell'efficacia del decreto di irreperibilità quale si ricava dalla disposizione di cui all'art.160 cod.proc.pen.. (Nella specie la S.C. ha osservato che, essendo passati quasi due anni tra l'esito negativo delle disposte ricerche e l'emissione del decreto di irreperibilità, non può ritenersi validamente accertata l'impossibilità di rintracciare l'imputato nei luoghi previsti dall'art.157 cod.proc.pen., rendendosi necessarie nuove ed ulteriori ricerche che, tra l'altro, avrebbero dato esito positivo, risultando dal certificato anagrafico il luogo in cui l'imputato abitava).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 160 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)