Sez. 4, Sentenza n. 3202 del 19/12/1996 Cc. (dep. 16/01/1997) Rv. 206569 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE | Decreto di irreperibilità - Emissione - A distanza di tempo delle ricerche effettuate - Illegittimità - Ragioni - Atto complesso - Risultato di più attività - Eccezione alla illegittimità - Ragioni.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE
Il principio di contestualità degli atti del processo penale, che vuole che i singoli atti procedimentali si susseguano a brevissimo lasso di tempo l'uno dagli altri in maniera che ne sia assicurata l'attualità, rende illegittimo il decreto di irreperibilità che sia emesso a distanza considerevole di tempo dalle compiute informazioni, così come l'utilizzazione del medesimo decreto a distanza considerevole di tempo della sua emissione. Tale principio, tuttavia, devesi ritenere osservato quando, come nell'ipotesi dell'atto complesso, l'atto sia il risultato di più attività coordinate fra di loro, ma attribuibili a più organi chiamati a comporlo, perché in tale ipotesi il principio di contestualità degli atti processuali deve necessariamente coordinarsi con il principio di "ragionevolezza dei tempi" di attuazione dei singoli atti procedimentali, il quale pur governa, secondo la dottrina più moderna, il "giusto processo".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)